(massima n. 1)
La confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l'affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge, sicché è irrilevante l'indagine sullo stato soggettivo del confitente o sul fine da lui perseguito nel renderla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di appello che aveva escluso che l'ammissione dell'assenza dal luogo di lavoro negli orari contestati, compiuta da un medico ospedaliero in sede disciplinare, costituisse accettazione del licenziamento per giusta causa).