(massima n. 1)
Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, č necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero. (In applicazione dell'anzidetto prinicpio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui, a fronte di una dichiarazione confessoria riguardante l'allegazione agli atti di affidamento dei lavori della documentazione relativa ad un subappalto, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'errore inficiante quella ammissione, indicandone ragioni e circostanze, e non giā la mera reticenza della controparte).