(massima n. 1)
Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione — ancorché fondata su valutazioni discrezionali — sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno.