(massima n. 1)
Lo scioglimento d'ufficio della societą cooperativa, disposto, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilitą del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore.