(massima n. 2)
La responsabilitą degli amministratori di societą di capitali per i danni cagionati alla societą amministrata ha natura contrattuale sicché la societą (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalitą tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non gią con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtł della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.