(massima n. 1)
In tema di societą, la persona che, benchč priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della societą stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicitą e completezza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della suddetta qualitą, che non poteva essere desunta dalla mera effettuazione di pagamenti di debiti sociali o riscossione di somme destinate alla societą).