(massima n. 1)
Il recesso del socio da una societą di persone composta da due soli soci (nella specie, una societą in nome collettivo) e la mancata ricostituzione della pluralitą della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della societą, ex art. 2272, n. 4, c.c., non gią la sua estinzione, con conseguente possibilitą della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 l. fall..