(massima n. 1)
Il corrispettivo della prestazione di esercizio di una professione "non protetta" (nella specie, relazione peritale in materia lavoristica) può essere stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 2225 c.c. assumendo come parametro le tariffe vigenti per analoghe prestazioni di esercizio di una professione "protetta" (nella specie, tariffe dei dottori commercialisti).