(massima n. 1)
La giusta causa di licenziamento, quale clausola generale, viene integrata valutando una molteplicitā di elementi fattuali, la cui disapplicazione č deducibile in sede di legittimitā come violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale; al contrario, l'omesso esame di un parametro, tra quelli individuati dalla giurisprudenza, avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, va denunciato come vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ferma, in tal caso, la possibilitā di argomentare successivamente che tale vizio avrebbe cagionato altresė un errore di sussunzione per falsa applicazione di legge.