(massima n. 1)
Il demansionamento del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, costituisce fatto illecito suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione "ex tunc" del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro era stato riattivato.