(massima n. 1)
In tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non č sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualitą e quantitą dell'attivitą lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalitą coinvolta, la gravitą del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilitą e regole di comune esperienza.