(massima n. 1)
Il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validitā del patto di prova, in realtā affetto da nullitā per essere giā avvenuta con esito positivo la sperimentazione del rapporto tra le parti, non č sottratto all'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, sicché la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro č quella prevista dall'art. 18 st.lav. ove il datore di lavoro non alleghi e dimostri l'insussistenza del requisito dimensionale, ovvero quella riconosciuta dalla l. n. 604 del 1966, in difetto delle condizioni necessarie per l'applicabilitā della tutela reale.