(massima n. 1)
In caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente adesione ad un diverso contratto collettivo, in assenza di rinegoziazione non č possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi giā in essere perché, ai sensi dell'art. 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore.