(massima n. 1)
La formulazione dell'art. 2056 c.c. — il quale, per la determinazione del risarcimento da illecito extracontrattuale, richiama, al comma 1, anche la disposizione dell'art. 1226 (valutazione equitativa del danno), aggiungendo, al comma 2, che il lucro cessante è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso — non autorizza la conclusione che il comma 2 del detto art. 2056 preveda una totale relevatio ab onere probandi in ordine all'accertamento delle circostanze del fatto ed all'esistenza del danno da lucro cessante. Al contrario, in relazione a tale danno, sia esso originato da responsabilità contrattuale che da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice — che integra non un giudizio di equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale — non riguarda la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l'entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell'impossibilità — o, quanto meno, della grande difficoltà — di dimostrare la misura del danno.