(massima n. 1)
Č ammissibile la risarcibilitā di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificitā, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integritā psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalitā del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalitā ed integritā morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato giā risarcito a titolo di danno morale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attivitā sportive e relazionali, per essere stata detta componente giā riconosciuta a titolo di danno morale).