(massima n. 1)
In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subėti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, č tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalitā con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilitā e non evitabilitā dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilitā ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilitā e visibilitā della grata o caditoia.