(massima n. 1)
La parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali (conseguenti, nella specie, alla trasmissione ad un istituto bancario di copia dell'atto introduttivo di un giudizio civile nonché di una querela), ha l'onere di provare l'esistenza del danno - quale, in ipotesi, il rifiuto da parte della banca della concessione di crediti - e solo dopo aver fornito tale prova può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; rientra, peraltro, nell'ambito del libero apprezzamento del giudice di merito, ritenere provata l'esistenza del danno sulla base di una presunzione che si fondi sull'idoneità delle notizie incidenti sulla reputazione commerciale (in ispecie se fornite dal terzo a scopo emulativo) a pregiudicare il credito della parte.