(massima n. 2)
L'istituto della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., č caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtł del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero.