(massima n. 1)
In tema di cd. obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un azione od omissione che, inserendosi nella serie causale quando il pregiudizio già si è determinato, ne impedisce la crescita ulteriore, sicché non è riconducibile all'ipotesi dell'art. 1914 c.c. un eventuale comportamento assunto dall'assicurato in sede di stipulazione del contratto, il quale può rilevare, invece, ai sensi dell'art. 1893 o dell'art. 1898 c.c.