(massima n. 1)
L'impossibilitą di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dalla norma dell'art. 1226 c.c., come condizione dell'esercizio, da parte del giudice, della potestą di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto, e, pertanto, detta impossibilitą deve ritenersi sussistente anche quando la precisa determinazione del danno non si presenta impossibile ma estremamente difficoltosa.