(massima n. 1)
In tema di difetti di qualitą apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento č stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualitą essenziali all'uso cui la cosa č destinata, mentre per le qualitą promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.