(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni, è ammissibile una valutazione equitativa globale, purché nell'ambito di una stessa voce; allorché, invece, il danno deve essere analiticamente considerato rispetto alle voci richieste (con riferimento, nella specie, al danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico), una liquidazione globale, specie se riduttiva, deve dare analiticamente conto delle ragioni della riduzione in relazione alle singole voci di danno.