(massima n. 1)
La liquidazione equitatativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede altresì, onde non risultare arbitraria l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.