(massima n. 2)
Il regime pattizio della previsione degli interessi di mora ne impone l'applicazione a tutte le ipotesi di ritardato adempimento, quand'anche derivante dalla invalidazione ope legis di una clausola originaria che escludeva l'inadempimento stesso (nella specie: clausola derogatoria del precetto sul prezzo chiuso in tema di appalti pubblici), non consentendo la generale previsione di tali interessi di distinguere tra inadempimento originario e inadempimento derivato (dalla declaratoria di nullitā, ex tunc in seguito dichiarata) e tampoco autorizzando a riservarne l'applicazione alla sola prima ipotesi.