(massima n. 1)
La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno, sicché, ove l'istanza sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il loro riconoscimento sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere invocati i primi se l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non fornisca argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto gli interessi ex art. 1283 c.c. domandati dall'attore come il pagamento degli "ulteriori interessi", oltre quelli maturati e calcolati nell'atto di citazione).