(massima n. 1)
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si č verificato, č applicabile solo in tema di responsabilitā extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno č in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che č l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.