(massima n. 1)
Nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" č ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioč, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioč, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale.