(massima n. 1)
Per la configurabilitā del dolo del debitore nell'inadempimento ovvero nell'incompleto o inesatto adempimento della prestazione dovuta in difetto del quale l'art. 1225 c.c., ponendo un'eccezione alla regola generale della risarcibilitā dell'intero danno, limita il risarcimento a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui č sorta l'obbligazione č sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione intenzionalmente, senza che occorra altresė il requisito della consapevolezza del danno.