(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dolo del debitore che, ai sensi dell'art. 1225 c.c., comporta la risarcibilitā anche dei danni imprevedibili al momento in cui č sorta l'obbligazione, non consiste nella coscienza e volontā di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietā dell'inadempimento. Correttamente, pertanto, deve ritenersi (come rilevato dal giudice del merito nella specie) sussistente tale consapevolezza in capo al conduttore che permanga nella detenzione dell'immobile e sospenda il pagamento del canone nonostante la pronunzia di un provvedimento giudiziale di rilascio.