(massima n. 1)
Ai fini della tutela del possesso di una servitù oggetto di spoglio, la regola posta dall'art. 1066 c.c., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell'anno antecedente, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura ed alle modalità del possesso della servitù, ma non subordina la tutela possessoria alla durata ultrannuale del potere di fatto corrispondente a quest'ultima.