(massima n. 1)
La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento da parte del giudice di merito è - ove immune da vizi logici e giuridici - incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una "trazzera" di Sicilia, per non essere stata la stessa mai destinata al passaggio degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazione, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale).