(massima n. 1)
In tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico, il principio di alternativitą della tutela ex art. 823, comma 2, c.c. non preclude allente che abbia agito in autotutela amministrativa con attivitą provvedimentale (nella specie, ordine di demolizione di opere edilizie costruite su un area appartenente al patrimonio disponibile di un comune) di esperire una diversa e successiva forma di reazione dinanzi al giudice ordinario (nella specie, azione di rilascio per illegittima occupazione), laddove il provvedimento adottato in autotutela abbia esaurito i propri effetti a causa del venir meno dello scopo pubblicistico al quale era preordinato (nella specie, realizzazione di un centro cucine per le mense comunali), atteso che la menzionata norma afferma la possibilitą di esperire entrambe le tutele, ma non anche il principio che electa una via, non datur recursus ad alteram.