(massima n. 1)
Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. (Fattispecie in tema di condanna al risarcimento del danno degli eredi del responsabile civile di un incidente stradale).