(massima n. 1)
In tema di riscatto agrario, il criterio della prevedibilitą del danno risarcibile di cui all'art. 1225 c.c. va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto di compravendita, da tale momento insorgendo per il venditore l'obbligazione di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa ex art. 1476 c.c.