(massima n. 1)
Rispetto ai debiti di valuta (nella specie, indennitą di espropriazione), la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalitą di determinazione del «maggior danno», risarcibile a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempreché non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento.