(massima n. 1)
Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 c.c. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilitą della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si provveda all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali ed č idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano, sulla somma rivalutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe pił di quanto avrebbe ottenuto se la obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.