(massima n. 1)
In tema di pagamento di obbligazioni pecuniarie, il cosiddetto «maggior danno» non differisce, per natura e presupposti, dal danno liquidato nella misura degli interessi, e, pertanto, può avere ad oggetto solo l'eccedenza rispetto all'indennizzo già coperto dagli interessi moratori. Ne consegue che, una volta riconosciuto l'ulteriore risarcimento del danno sotto forma di rivalutazione monetaria, non può procedersi ancora alla liquidazione di interessi e rivalutazione anche con riferimento all'importo già calcolato quale rivalutazione della sorte capitale, atteso che questa — espressione del complessivo danno subito dal creditore fino al momento della liquidazione — copre l'intera area del danno risarcibile e non consente spazi, se non sotto il profilo rigorosamente convenzionale, ad ulteriori pretese risarcitorie, cui deve ritenersi del tutto sostituita, configurandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria per il medesimo fatto — inadempimento in favore del creditore.