(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso di assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere instaurato nei riguardi dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della legge. In detta ipotesi, il difetto nell'impresa convenuta della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia a norma dell'art. 20 citato (nella specie, perché territorialmente incompetente), non è rilevabile ex officio da parte del giudice, ma solo su eccezione di parte, giacché l'assunto dell'estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio non dà luogo ad una questione di legittimazione ad causam, ma attiene al merito, con la conseguenza che non può essere esaminata detta questione per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata già proposta od esaminata in sede di merito.