(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina degli artt. 19 e seguenti della legge n. 990 del 1969, mentre resta irrilevante che il commissario liquidatore - litisconsorte necessario in quel giudizio - sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 857 del 1976, alla liquidazione delle pendenze anche per conto di detto fondo di garanzia, e che una delle imprese designate sia indicata, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 cit., al fine di prestare assistenza nell'attivitą autorizzata di liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore.