(massima n. 1)
Con riguardo alla cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento del veicolo (o natante) assicurato l'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti), non ha innovato in toto la disciplina generale della formalitą della cessione del contratto dettata dall'art. 1407 cod. civ., ma ne ha soltanto precisato l'applicazione, rinviando alle norme del regolamento per la sua attuazione (art. 19 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973), con il porre a carico del cedente o del cessionario l'obbligo di comunicare immediatamente all'assicuratore l'avvenuto trasferimento di proprietą e di fornire tutte le notizie necessarie per il rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Pertanto, la speciale normativa introdotta con la citata L. n. 990 del 1969, pur avendo carattere e finalitą spiccatamente pubblicistici, comportanti l'efficacia immediata e automatica della cessione del contratto assicurativo nei confronti dei terzi danneggiati per effetto del trasferimento del veicolo assicurato, non attribuisce a tale trasferimento uguale efficacia nei rapporti tra i contraenti, in particolare tra assicurato e assicuratore, in mancanza della comunicazione a quest'ultimo, da parte del cedente o del cessionario, non solo del trasferimento stesso ma anche delle generalitą del nuovo proprietario del veicolo, con la conseguenza che solo dalle ore ventiquattro del giorno della detta comunicazione il contratto di assicurazione ha efficacia a favore del cessionario.