(massima n. 1)
In tema di responsabilità per danni derivanti dalla circolazione di veicoli, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - il quale dispone che il trasferimento della proprietà di un veicolo, per il quale sia stato stipulato un contratto di assicurazione, importa la cessione del contratto stesso, salvo che l'alienante chieda che esso sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà - comporta che l'attore il quale agisce in confronto dell'assicuratore per il pagamento dell'indennità è tenuto solo a provare che quest'ultimo ha stipulato un contratto a copertura del rischio rappresentato dai danni suscettibili di derivare dalla circolazione di quel determinato veicolo, mentre l'assicuratore che voglia ottenere l'accertamento di non essere obbligato al pagamento dell'indennità non può limitarsi a sostenere che la proprietà del veicolo assicurato non appartiene più al soggetto che ha stipulato il contratto.