(massima n. 1)
L'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - secondo cui il trasferimento di proprietą del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione obbligatoria, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietą - va interpretato nel senso che il trasferimento del veicolo, mentre non produce effetti immediati e automatici nei confronti del contraente ceduto al di fuori di ogni comunicazione allo stesso, comporta invece la cessione del contratto di assicurazione, con effetti immediati e automatici, nei confronti dei terzi danneggiati: incombe pertanto alla societą assicuratrice l'onere di provare l'avvenuto trasferimento della garanzia su altro veicolo dell'assicurato.