(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, mentre nei debiti di valore, pur se con le cautele necessarie ad evitare indebite locupletazioni del danneggiato, gli interessi decorrono dalla data dell'illecito, nei debiti di valuta, aggiungendosi il maggior danno rivalutato al lucro cessante costituito dagli interessi legali sulla sorte dovuta decorrenti dalla messa in mora, gli interessi sulla somma rivalutata decorrono dal momento della decisione.