(massima n. 1)
Ai fini della prova del maggior danno da svalutazione, l'EIMA, Ente per gli interventi nel mercato agricolo (già AIMA) non può avvalersi della presunzione di utilizzabilità in impieghi inflattivi dell'importo del credito (nella specie, relativo a quanto ad essa dovuto, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito) per l'indebita percezione di aiuti comunitari per l'agricoltura; infatti, in base all'art. 8, settimo comma, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, è precluso il reimpiego della somma restituita, che va essere immediatamente versata dall'ente «all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritta nell'apposito capitolo di previsione ...» per la successiva rimessa all'organismo comunitario.