(massima n. 1)
In materia di contratto autonomo di garanzia, la mora del fideiussore produce gli effetti di cui all'art. 1224 c.c., con la conseguenza che il ritardato pagamento del fideiussore oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza, configurando un debito di valuta, può soltanto implicare, ai sensi del secondo comma della citata norma, il riconoscimento del maggior danno - oltre gli interessi - che al creditore sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora. Qualora, poi, si tratti di polizza fideiussoria prestata nei confronti di P.A. (nella specie, da parte di una ditta aggiudicataria di lavori in base a contratto di appalto), essendo pacifica la destinazione a fini pubblici delle somme ad essa appartenenti, la svalutazione monetaria, nel caso in cui il relativo tasso superi quello degli interessi legali, si configura come danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., ed è pertanto risarcibile, per cui possono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma garantita e la rivalutazione monetaria nella misura in cui sussista differenza tra il tasso dell'interesse legale e l'indice di svalutazione calcolato dall'ISTAT.