(massima n. 1)
Nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'attribuzione del risarcimento del maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) presuppone che il creditore deduca che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell'inflazione, restando escluso, ai fini dell'individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza possa tradursi nella applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari, o possa implicare esonero dal suindicato onere di allegazione e di prova, essendo tale ricorso consentito solo in stretta correlazione con le qualitą e condizioni della categoria di appartenenza del creditore medesimo e cioč alla stregua di dati personalizzati che devono essere forniti dall'interessato. (Affermando tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto che il maggior danno da svalutazione monetaria, quale fatto notorio, non necessitasse di prova specifica).