(massima n. 1)
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria postula che il creditore, escluso ogni automatismo fondato sugli indici Istat, deduca e dimostri il pregiudizio in concreto da lui subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, con riferimento anche alla categoria economica di appartenenza. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva determinato il maggior danno del creditore attraverso l'aumento del 2% del tasso degli interessi legali nel periodo in cui questo era stabilito nel 5% l'anno, mentre dopo che quel saggio č stato elevato al 10% l'anno ex art. 1 L. 26 novembre 1990, n. 353, aveva ritenuto che il maggior danno fosse interamente compreso nel nuovo saggio).