(massima n. 1)
Il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In tale ultimo caso, se il responsabile chiami in garanzia l'assicuratore, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata, la domanda proposta dall'attore non si estende automaticamente al terzo ma tale estensione deve essere espressamente richiesta. (La S.C., in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 209 del 2005, in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata affermando che, a fronte di due distinti ed autonomi rapporti processuali domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c. proposta dall'attrice nei confronti del responsabile civile e domanda di garanzia spiegata da quest'ultimo nei confronti della societą assicuratrice senza che l'attrice avesse esteso alla stessa la domanda gią formulata nei confronti del convenuto, riguardando la necessitą di integrare il contraddittorio nei confronti dell'impresa designata esclusivamente il rapporto processuale responsabile civile-assicuratore, eventuali vizi relativi alla chiamata in causa dell'impresa designata rilevavano solo nella autonoma controversia tra il convenuto e l'assicuratore ma erano privi di conseguenze quanto alla diversa controversia tra l'attrice e il convenuto ).