(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la R.C.A. nel giudizio civile di risarcimento danni ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969 il commissario liquidatore della impresa assicuratrice caduta in liquidazione coatta amministrativa riveste la posizione di litisconsorte necessario e conseguentemente, qualora il medesimo impugni la sentenza che abbia riconosciuto la responsabilità del conducente danneggiante e del proprietario assicurato condannandoli al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno, il giudice dell'impugnazione non può, pur dichiarando di condividere la regola di litisconsorzio, ritenere inammissibile l'impugnazione in quanto la sentenza non reca condanna nei confronti del commissario.