(massima n. 1)
Con riguardo alla controversia per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, della compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa e dell'impresa cessionaria, le disposizioni dell'art. 23 della L. n. 990 del 1969 secondo cui nel giudizio promosso contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 deve essere chiamato il proprietario responsabile del danno ed in quello promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 19 deve essere convenuto anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice configurano un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso stretto, con conseguente inscindibilitą delle cause. Pertanto, ove la sentenza di primo grado sia stata appellata dall'impresa cessionaria nei confronti del solo danneggiato vittorioso, il giudice di secondo grado deve, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del responsabile e del commissario liquidatore, con la conseguenza, in caso di omesso adempimento, di inammissibilitą dell'impugnazione.